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1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Premesso che: a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE
dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto
turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione
amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95). b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto
turistico (ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento indispensabile per
accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 17 delle presenti Condizioni
generali di contratto. La nozione di 'pacchetto turistico' (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto
compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata
superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una
notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) ....... che
costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico". 2) FONTI LEGISLATIVE Il contratto di compravendita di pacchetto
turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole
indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia
che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì
disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili della L. 27/12/1977 n°1084 di
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo
111/95 . 3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una
scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o
del programma fuori catalogo sono: 1. estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore; 2. estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; 3. periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo; 4. cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore; 4) PRENOTAZIONI La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del
caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà
copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi
venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali,
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite
dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal
Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio. 5) PAGAMENTI Allatto della prenotazione ovvero della richiesta impegnativa, dovrà essere versato
un acconto pari al 25% della quota di partecipazione e la quota di gestione pratica. Il
saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate
nei 30 giorni precedenti la data della partenza dovrà essere versato lintero
ammontare al momento delliscrizione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o
dell'organizzatore la risoluzione di diritto. 6) PREZZO Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto
indicato in catalogo o programma fuori catalogo e dagli eventuali aggiornamenti degli
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà
essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in
vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla
data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella
percentuale espressamente indicata in catalogo o programma fuori catalogo. 7) RECESSO DEL CONSUMATORE Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la
restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore
inferiore al primo; - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà
essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della
richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica
o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma, sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento dell'acconto
di cui all'art. 5/1° comma - oltre al costo individuale di gestione pratica, la penale
nella misura di seguito indicata: a) Soggiorni in hotels, viaggi individuali o di gruppo con utilizzo dei servizi regolari
dei vettori: 10% dallatto della prenotazione fino a 30 giorni prima della partenza; 20% da 29 a
15 giorni prima della partenza; 30% da 14 a 9 giorni prima della partenza; 50% da 8 a 4
giorni prima della partenza.Dopo tale termine: 75% per i soggiorni con durata fino a 14
notti; 60% per i soggiorni con durata superiore a 14 notti. b) Soggiorni in appartamenti e residences, o viaggi con utilizzo di servizi speciali del
vettore (charter aerei, noleggio navi, pullman, ecc.): 10% dallatto della prenotazione fino a 30 giorni prima della partenza; 20% da 29 a
15 giorni prima della partenza; 30% da 14 a 9 giorni prima della partenza; 50% da 8 a 4
giorni prima della partenza. Dopo tale termine: 100% per soggiorni con durata fino a 7
notti; 75% per i soggiorni con durata da 8 a 14 notti; 60% per i soggiorni con durata
superiore a 14 notti. Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non
si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così
pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla
firma del contratto. 8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la
propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico,
proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il
diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto
turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo
o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al
pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla
mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto
(ai sensi del precedente art. 7), l'organizzatore che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod.
Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui
il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art.
7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare. 9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per
qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza
supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di
valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati
motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e
lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
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10) SOSTITUZIONI Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della
data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità
del cessionario; b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10
d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai
certificati sanitari; c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per
procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di
servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro
il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della
modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà
tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza. 11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento
valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre
dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite
loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle
sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e
gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione. 12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi
anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà
di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale
da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del
consumatore. 13) REGIME DI RESPONSABILITÀ' L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che
l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente
assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma
è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o
convenzioni sopra citate. 14) LIMITI DEL RISARCIMENTO Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso
essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in
riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e
precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel
testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto
ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni
ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2.000 Franchi oro
germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro
Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ.. 15) OBBLIGO DI ASSISTENZA L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal
criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio
carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13
e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore
o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un
caso fortuito o di forza maggiore. 16) RECLAMI E DENUNCE Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza
ritardo affinchè l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con
avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. 17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare
al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto,
infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che
copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie. 18) FONDO DI GARANZIA E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale di
Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art.21 D. lgs. 111/95), in caso
di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela
delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al
comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno,
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23;
artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al
contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla
vendita del singolo servizio oggetto di contratto. B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5;
art. 7; art.8; art.9; art. 10 1°comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei
relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
In conformità al testo approvato da Assotravel,
Assoviaggi, Astoi e Fiavet
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